12 Novembre 2019

Quando il nido non ti vuole più

Iniziare un percorso al nido e vederselo sospeso dopo qualche tempo per esubero. Come comportarsi?

a cura dell’Avv. Alfredo Matranga / foto di Freepik

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La domanda del genitore

Gentile Avvocato,
a giugno ho iscritto ad un noto nido leccese il mio bambino (pagando regolare iscrizione). A partire da fine settembre, il bimbo ha iniziato a frequentare con regolarità la struttura, dopo un periodo di inserimento di due settimane. Mio figlio si era ben inserito ed era ormai felice di frequentare il nido. La nostra tranquillità però non è durata molto. A fine ottobre la responsabile del nido ci ha comunicato che il nostro bambino, insieme ad altri 7, non poteva più frequentare perchè si erano accorte di aver accettato un numero di bambini superiore al consentito per quella struttura. Temendo i regolari controlli avevano quindi deciso di “cacciare” i bimbi in esubero, sanando, a parer loro, le irregolarità. Vorrei chiederle se una situazione simile è ammessa dalla legge e se abbiamo diritto almeno alla restituzione dei soldi regolarmente versati (iscrizione e pagamenti mensili) dal momento che non abbiamo usufruito del servizio pagato e mai avrei iscritto mio figlio al nido in questione se mi avessero per tempo prospettato una simile possibilità. Ovviamente oltre al danno che si può facilmente valutare tramite i versamenti effettuati, vi è un danno morale che non saprei quantificare (mio figlio deve ora subire un nuovo inserimento presso una diversa struttura ed inoltre io e mio marito abbiamo consumato i giorni di ferie per il primo inserimento). Ringraziandola per una sua eventuale risposta, saluto cordialmente.

La risposta dell’Avvocato

Gent.ma,
come noto, l’asilo nido è un servizio educativo con finalità sociali che accoglie bambini e bambine in tenera età e concorre, con le famiglie, alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all’educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa. Promuove inoltre la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno di cura e di educazione dei figli attraverso il funzionamento degli asili nido. Nella Regione Puglia e in particolare nel Comune di Lecce la materia è disciplinata dal Regolamento Asili Nido Comunali approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Lecce n. 199 del 09/04/2019, dalla Legge regionale n° 19 del 10/07/2006 nonché dal Regolamento regionale n° 4 del 18/01/2007 e successive modifiche. Tra le altre cose, le richiamate disposizioni prevedono anche il numero massimo di bambini e/o bambine che la struttura in base alle proprie dimensioni può accogliere. Venendo ora al caso in esame, è evidente che la struttura in contestazione non poteva non sapere sin dall’iscrizione quale fosse il numero massimo di bambini a cui poter garantire la frequenza. Sicché, non averlo fatto comporta sicuramente quantomeno il diritto al rimborso di tutto ciò che abbiamo corrisposto non avendo mai usufruito, non per colpa nostra, dei servizi regolarmente pagati. Quanto, infine, al danno morale derivante dalle problematiche dovute all’inserimento del bambino in una seconda struttura, ritengo che questo andrebbe provato e che ciò comporterebbe quindi non poche difficoltà.


Avv. Alfredo Matranga

Alfredo Matranga

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