La domanda del genitore
Buongiorno,
sono V., mamma residente a Lecce con il mio compagno francese e il nostro primo figlio, nato a Parigi. Adesso attendiamo un secondo figlio, che nascerà a dicembre. Il primo bimbo ha i nostri due cognomi, prima il mio e in seconda posizione quello del padre, in Francia è possibile scegliere liberamente quale e in che ordine avere i cognomi. Ora, so che in Italia, il cognome della madre si può aggiungere a quello del padre, in seconda posizione, ma noi in Francia abbiamo firmato un documento che ci obbliga a dare a eventuali altri figli lo stesso cognome e nello stesso ordine.
Cosa dovremmo fare quindi con il nostro secondo figlio? Cosa prevede la legge qui in Italia?
Grazie per l’aiuto e buon lavoro.
La risposta dell’Avvocato
Gent.ma V.,
oggi in Italia sulla base della sentenza della Corte Costituzionale dell’8 novembre 2016, pubblicata il 21 dicembre 2016, n. 286, in caso di accordo tra i genitori al momento della nascita è possibile registrare il neonato con il doppio cognome, con il cognome materno che segue quello paterno. In assenza dell’accordo dei genitori, resta valida la generale previsione dell’attribuzione del solo cognome paterno. Ne consegue, che nessuna valenza può essere attribuita all’accordo stipulato in Francia con cui vi siete obbligati a dare agli altri figli lo stesso cognome e nello stesso ordine.